È la prima settimana di novembre, il cielo è grigio e qualcuno al terzo piano scrive nel gruppo del condominio che alle sette di sera i termosifoni sono già tiepidi. Un altro risponde che al mattino si accendono troppo tardi. Un terzo chiede perché non si possa tenere tutto acceso dalle sei alle ventitré, visto che “tanto si paga a consumo”. Sono domande che arrivano ogni anno e che hanno quasi sempre una risposta precisa: il riscaldamento centralizzato non si regola a piacere, ma dentro limiti fissati dalla legge nazionale, dalle norme regionali e, a Milano, da un’ordinanza del sindaco più restrittiva della regola generale.
La regola nazionale per la zona climatica E
Milano si trova nella zona climatica E. Per questa zona l’art. 4 del DPR 74/2013 consente di accendere gli impianti di riscaldamento dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore al giorno. Le ore possono essere distribuite anche in più fasce, ma sempre nella finestra compresa tra le 5 e le 23.
Lo stesso decreto, all’art. 3, fissa il tetto della temperatura: negli edifici residenziali la media ponderata delle temperature dei locali riscaldati non deve superare i 20 °C, con una tolleranza di 2 °C. Per gli edifici industriali e artigianali il limite scende a 18 °C, sempre con 2 °C di tolleranza. Il valore riguarda la media dell’alloggio, non il singolo locale: un bagno più caldo e una camera più fresca possono convivere senza violare la norma.
L’art. 5 del DPR 74/2013 lascia però al sindaco la possibilità di intervenire con ordinanza, ampliando o riducendo periodi e orari e stabilendo riduzioni della temperatura massima, per comprovate esigenze. A Milano questa facoltà viene usata da alcuni anni.
Cosa prevede Milano per la stagione 2026/27
Per la stagione in corso l’ordinanza del Comune di Milano ha ridotto sia le ore sia la temperatura rispetto alla regola nazionale. Secondo quanto riportato dalla stampa il 15 ottobre 2026, dal 15 al 30 ottobre l’accensione era consentita per un massimo di 8 ore al giorno. Dal 31 ottobre e fino al 15 aprile 2027 il limite sale a 13 ore giornaliere, sempre nella fascia tra le 5 e le 23. È un’ora in meno rispetto alle 14 previste per la zona E.
Anche la temperatura è più bassa: negli edifici residenziali il massimo è 19 °C con 2 °C di tolleranza, un grado sotto il limite nazionale. Per gli immobili industriali, artigianali e assimilabili resta 18 °C con 2 °C di tolleranza. Sono esclusi dalle limitazioni ospedali, cliniche, case di riposo, asili nido e scuole dell’infanzia.
Chi vive nei comuni dell’hinterland ovest, da Corsico a Settimo Milanese, deve controllare l’ordinanza del proprio Comune: la regola milanese vale solo entro i confini cittadini, e altri sindaci possono aver scelto date o orari diversi. A livello nazionale, alla data del 5 novembre 2026, non risultano provvedimenti straordinari per questa stagione: il quadro di riferimento resta il DPR 74/2013.
C’è poi un livello regionale. In Lombardia la disciplina dell’esercizio, del controllo e della manutenzione degli impianti termici civili è contenuta nella DGR n. XI/3502 del 2020 e nelle successive modifiche, e gli impianti sono registrati nel catasto regionale CURIT. Quando i livelli di polveri sottili superano le soglie, la Regione attiva misure temporanee che, tra l’altro, vietano di tenere nelle abitazioni temperature superiori a 19 °C. A Milano questo limite coincide già con quello dell’ordinanza.
Chi decide gli orari in condominio
Dentro questi confini, gli orari concreti del riscaldamento centralizzato li decide l’assemblea. È la sede in cui i condòmini scelgono, per esempio, se concentrare le 13 ore al mattino e alla sera o distribuirle in modo più uniforme, se anticipare l’accensione nei giorni feriali, se attenuare la temperatura di notte. L’assemblea non può però deliberare oltre i limiti di legge: una delibera che fissasse 15 ore al giorno a Milano non renderebbe lecito il superamento del limite.
L’amministratore esegue la decisione e la comunica a chi conduce l’impianto. Qui entra in gioco una figura spesso poco conosciuta: il terzo responsabile. L’art. 6 del DPR 74/2013 attribuisce l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell’impianto al responsabile, cioè nei condomini all’amministratore, che può delegare queste funzioni a un’impresa qualificata. Il terzo responsabile imposta materialmente gli orari sulla centralina, tiene aggiornato il libretto di impianto e risponde della conduzione tecnica.
Lo stesso art. 4 prevede un obbligo pratico che vale la pena verificare nel proprio stabile: negli edifici con più unità abitative il proprietario o l’amministratore deve esporre una tabella con il periodo di esercizio, l’orario di attivazione giornaliera, il recapito del responsabile e il codice dell’impianto nel catasto regionale. Di solito si trova nell’androne o vicino alla centrale termica.
Se fa freddo fuori stagione
Ogni anno capita che a inizio ottobre o a metà aprile le temperature scendano bruscamente. La regola nazionale prevede una soluzione: fuori dal periodo ordinario gli impianti possono essere attivati solo se le condizioni climatiche lo giustificano e per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita normalmente. In zona E significa al massimo 7 ore al giorno. Diversi comuni lombardi, nelle loro ordinanze, richiamano proprio questo limite.
Il sindaco può anche prorogare o anticipare la stagione con un’apposita ordinanza, come è accaduto in passato in molti comuni della provincia. Per questo, quando il freddo arriva prima o dura più a lungo, conviene controllare l’albo online del proprio Comune prima di chiedere all’amministratore un’accensione straordinaria. Anche in quel caso la decisione di accendere e gli orari restano di competenza condominiale, ma entro i margini concessi.
Cosa si rischia
Il DPR 74/2013, all’art. 11, rinvia per le sanzioni all’art. 15 del D.Lgs. 192/2005, che riguarda proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile. La sanzione amministrativa prevista va da 500 a 3.000 euro. In pratica, l’uso dell’impianto fuori dagli orari o con temperature oltre i limiti espone chi ne ha la responsabilità, e il condominio dovrebbe sapere con chiarezza chi sia: l’amministratore o il terzo responsabile nominato.
Va ricordato che il limite di temperatura riguarda la media degli ambienti riscaldati. I controlli vengono svolti dalle autorità competenti nell’ambito delle ispezioni sugli impianti termici, che in Lombardia si appoggiano ai dati del CURIT.
Cosa fare adesso
Se nel tuo condominio ci sono dubbi sugli orari, i passi utili sono pochi. Controlla la tabella esposta nell’androne e verifica che riporti 13 ore al massimo e il periodo fino al 15 aprile 2027. Chiedi all’amministratore chi è il terzo responsabile e se la centralina è stata impostata secondo l’ordinanza 2026/27. Se gli orari attuali non convincono, proponi l’argomento all’ordine del giorno della prossima assemblea, con una proposta concreta di distribuzione delle ore. E se vivi fuori Milano, cerca sul sito del tuo Comune l’ordinanza della stagione in corso, perché le regole possono essere diverse a pochi chilometri di distanza.
Se vuoi un confronto sul tuo condominio, scrivici.
Fonti
- DPR 16 aprile 2013, n. 74, artt. 3, 4, 5, 6 e 11 (G.U. n. 149 del 27 giugno 2013) — www.gazzettaufficiale.it ; testo consultabile anche su www.bosettiegatti.eu
- LaPresse, “Riscaldamenti, da oggi a Milano si possono accendere i termosifoni: tutte le regole”, 15 ottobre 2026 — www.lapresse.it
- BusinessOnline, “Riscaldamenti via da oggi 15 ottobre 2026…”, 15 ottobre 2026 — www.businessonline.it
- Money.it, “Riscaldamento 2026/2027, regole, date, orari per accendere i termosifoni” — www.money.it
- Regione Lombardia, DGR n. XI/3502/2020 sugli impianti termici civili, richiamata in LegnanoNews, 6 ottobre 2025 — www.legnanonews.com
- Assolombarda, “La normativa sugli impianti termici in Lombardia” (CURIT e DGR regionali) — www.assolombarda.it
- Regione Lombardia, misure temporanee antismog di primo livello (divieto di superare 19 °C nelle abitazioni), in VareseNews, febbraio 2024 — www.varesenews.it
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, art. 15 (sanzioni da 500 a 3.000 euro), in Studio Cataldi — www.studiocataldi.it
