Il responsabile dell’impianto termico centralizzato è l’amministratore; in un condominio senza amministratore lo sono in solido i condomini. Il DPR 74/2013 consente di delegare esercizio, conduzione, controllo e manutenzione a un terzo responsabile, cioè un’impresa con requisiti tecnici e organizzativi adeguati, che assume le relative responsabilità anche verso le autorità di controllo. In Lombardia la DGR XI/3502/2020 consente la delega solo se il generatore è collocato in un locale tecnico esclusivamente dedicato; per impianti di potenza superiore a 350 kW il terzo responsabile deve essere certificato UNI EN ISO 9001 per la gestione e manutenzione degli impianti termici oppure attestato nelle categorie OG 11 o OS 28.
La delega va registrata nel CURIT entro dieci giorni lavorativi; revoca, rinuncia e decadenza entro due giorni lavorativi. L’amministratore deve inoltre comunicare all’autorità competente la propria nomina entro la fine del mese successivo all’accettazione dell’incarico. Il contratto, deliberato dall’assemblea, deve chiarire chi finanzia gli interventi di adeguamento che il terzo responsabile segnala come necessari. Per esempio, un contratto annuale con un’impresa certificata, comunicato a CURIT, sposta su di essa la conduzione quotidiana, ma non esonera il condominio dal deliberare e pagare i lavori straordinari.