Il conduttore, cioè l’inquilino, non è parte del condominio: il rapporto con l’ente passa attraverso il proprietario locatore, che resta il debitore delle quote nei confronti dell’amministratore e recupera dall’inquilino gli oneri accessori secondo il contratto di locazione e l’art. 9 della legge 392/1978. Il suo nominativo va però indicato nel registro di anagrafe condominiale, che comprende anche i titolari di diritti personali di godimento (art. 1130 c.c.).
L’art. 10 della legge 392/1978 riconosce al conduttore il diritto di voto, in luogo del proprietario, nelle delibere su spese e modalità di gestione del riscaldamento e del condizionamento d’aria, e il diritto di intervenire senza voto nelle delibere che modificano gli altri servizi comuni. Secondo la Cassazione (n. 4802/1992) l’avviso di convocazione va inviato al proprietario, al quale spetta informare l’inquilino; la Corte (n. 8755/1993) ha ammesso l’impugnazione da parte del conduttore delle sole delibere su riscaldamento e condizionamento. Un inquilino che vuole contestare un aumento della spesa di riscaldamento deve quindi partecipare a quell’assemblea, mentre per la nomina dell’amministratore o per il preventivo generale vota il proprietario. Per i dubbi sul contratto di locazione è utile rivolgersi a un professionista.