innovazioni

Per la Cassazione è innovazione solo la modifica che altera l’entità materiale delle parti comuni o ne trasforma la destinazione originaria (tra le altre Cass. n. 5642/2023); la semplice riparazione o sostituzione di un elemento, anche costosa, è manutenzione. L’art. 1120, primo comma, c.c. consente all’assemblea di approvare le innovazioni dirette al miglioramento, all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni con la maggioranza dell’art. 1136, quinto comma, c.c.: la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno due terzi del valore dell’edificio. Le innovazioni si distinguono anche dalle modifiche che il singolo condomino può fare a proprie spese ai sensi dell’art. 1102 c.c., perché sono decise dall’assemblea nell’interesse collettivo (Cass. n. 4513/2021).

Il quarto comma vieta in ogni caso le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterano il decoro architettonico o che rendono una parte comune inservibile anche a un solo condomino. Trasformare un’area verde in parcheggio attrezzato o installare un cancello automatico con nuove recinzioni sono esempi di innovazione; per le opere molto costose o voluttuarie operano le tutele dell’art. 1121 c.c., per quelle di interesse sociale le maggioranze ridotte del secondo comma.