amministratore di condominio

L’amministratore è il soggetto, persona fisica o società, al quale l’assemblea affida la gestione delle parti comuni e dei servizi condominiali. La disciplina si trova negli artt. 1129, 1130 e 1131 c.c., riscritti dalla legge 220/2012, e nell’art. 71-bis disp. att. c.c., che stabilisce i requisiti di onorabilità e di professionalità. La nomina diventa obbligatoria quando i condomini sono più di otto; al di sotto di questa soglia resta una scelta dell’assemblea.

Le attribuzioni sono elencate dall’art. 1130 c.c.: eseguire le delibere, riscuotere i contributi, pagare le spese ordinarie, tenere i registri condominiali, compiere gli atti conservativi, curare gli adempimenti fiscali e redigere ogni anno il rendiconto. Entro questi confini rappresenta il condominio anche in giudizio (art. 1131 c.c.). Il rapporto con i condomini è un mandato, al quale si applicano, per quanto non previsto, gli artt. 1703 e seguenti c.c.

Esempio: in un edificio di venti unità è l’amministratore a firmare il contratto con l’impresa di pulizie, a pagarne le fatture dal conto corrente intestato al condominio e a renderne conto all’assemblea nel rendiconto annuale.