L’art. 1129 comma 11 c.c. stabilisce che “l’assemblea condominiale può revocare l’incarico all’amministratore in qualsiasi momento, anche durante il mandato, senza la necessità di fornire una giustificazione della volontà assembleare”.
Fatta questa premessa, appare evidente come il mandato dell’amministratore – quand’anche annuale – sia soggetto di fatto alla revoca arbitraria da parte del condominio. Una revoca senza limiti di sorta, svincolata da qualunque obbligo di motivazione.
Ciò nonostante, accade spesso che per vari motivi il condominio si trovi nella oggettiva difficoltà di gestire tale momento.
E’ doveroso chiarire anzitutto, che per quanto il mandato dell’amministratore sia stato riconfermato dalla Riforma n. 220/2012 come un mandato annuale, una novità è stata senza dubbio introdotta laddove sui termini di durata si legge: “L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata”.
Tale disposto nella sua applicazione si traduce nel fatto che il mandato dell’amministratore – per quanto annuale – si rinnova tacitamente di un’altra annualità a meno di esplicita richiesta da parte dei condomini di inserire all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria il punto relativo alla sua revoca/riconferma.
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