La contabilità condominiale può essere verificata a più livelli. Ogni condomino può esaminare in ogni tempo i documenti giustificativi (art. 1130-bis c.c.) e chiedere, tramite l’amministratore, copia della rendicontazione periodica del conto corrente condominiale (art. 1129 c.c., comma 7). Il consiglio di condominio, se nominato, ha funzioni consultive e di controllo.
Lo strumento più completo è la revisione: l’art. 1130-bis c.c. consente all’assemblea di nominare in qualsiasi momento, o per più annualità specificamente indicate, un revisore che verifichi la contabilità. La delibera richiede la stessa maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore, cioè la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, e la spesa si ripartisce tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà. La verifica è particolarmente utile al cambio di amministratore, per ricostruire saldi e posizioni debitorie prima del passaggio di consegne.
Esempio: dopo due rendiconti contestati, l’assemblea nomina un revisore per gli ultimi tre esercizi; il compenso, di 1.500 euro, è diviso per millesimi. Per irregolarità gravi emerse dalla verifica è opportuno sentire un avvocato.