Il supercondominio si forma quando più edifici, ciascuno già costituito in condominio, condividono parti comuni come un viale d’accesso, il parco, la centrale termica, la portineria o le reti fognarie. L’art. 1117-bis c.c., introdotto dalla legge 220/2012, estende a queste situazioni le norme sul condominio in quanto compatibili. Secondo la Cassazione (tra le altre n. 1344/2018) il supercondominio sorge di diritto, per il solo fatto che esistano beni comuni a più fabbricati, senza bisogno di delibere o di un codice fiscale unico.
Le decisioni sui beni comuni a tutti spettano all’assemblea composta da tutti i condomini dei diversi edifici. Quando i partecipanti sono più di sessanta, l’art. 67 disp. att. c.c. prevede che ogni condominio designi, con la maggioranza dell’art. 1136, quinto comma, c.c., un proprio rappresentante che partecipa all’assemblea del supercondominio per l’ordinaria amministrazione e per la nomina dell’amministratore; eventuali limiti posti al suo potere si considerano non apposti e, in mancanza di designazione, provvede il giudice. In un complesso di quattro palazzine con giardino e piscina comuni, quindi, il rifacimento della piscina si decide nell’assemblea generale, mentre i lavori sul tetto di una palazzina restano di competenza del singolo condominio.