revisore condominiale

L’art. 1130-bis, primo comma, c.c. consente all’assemblea di nominare in qualsiasi momento un revisore che verifichi la contabilità del condominio, per un controllo che può riguardare l’intera gestione o specifiche annualità. La delibera richiede la stessa maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore, cioè la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136, secondo e quarto comma, c.c.). Il compenso del revisore è ripartito tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà.

La legge non indica requisiti professionali specifici; nella prassi l’incarico viene affidato a un commercialista o a un revisore legale, scelto da una figura diversa dall’amministratore. Il revisore esamina il registro di contabilità, il riepilogo finanziario, la nota sintetica esplicativa, gli estratti del conto corrente condominiale e i giustificativi di spesa, che vanno conservati per dieci anni, e riferisce all’assemblea. La revisione è diversa dal semplice esercizio del diritto di ogni condomino di consultare i documenti giustificativi. Esempio: dopo un cambio di amministratore con documentazione incompleta, l’assemblea incarica un revisore di ricostruire gli ultimi tre esercizi prima di approvarli.