L’amministratore risponde verso il condominio secondo le regole del mandato, richiamate dall’art. 1129, quindicesimo comma, c.c.: deve eseguire l’incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, e un professionista è valutato con il rigore proprio dell’attività esercitata. Se non adempie, per esempio perché non paga un fornitore causando interessi e penali, non rinnova la polizza del fabbricato o lascia prescrivere un credito, deve risarcire il danno. L’art. 1131, quarto comma, c.c. prevede espressamente il risarcimento quando non informa l’assemblea di una citazione che eccede le sue attribuzioni.
Verso i terzi l’amministratore può rispondere a titolo extracontrattuale, accanto al condominio o in via autonoma, quando la sua omissione ha concorso a causare il danno: il caso tipico è quello di un pericolo segnalato sulle parti comuni e non affrontato, anche con gli interventi urgenti che la legge gli consente. Il condominio che ha risarcito il terzo può rivalersi sull’amministratore negligente. La polizza professionale serve a coprire questi rischi.
Esempio: un cornicione pericolante segnalato da mesi cade e danneggia un’auto; il proprietario chiede i danni al condominio, che a sua volta può agire contro l’amministratore inerte. Ogni caso va valutato con un avvocato.