L’art. 71-bis disp. att. c.c. elenca sette requisiti. Cinque riguardano l’onorabilità: godimento dei diritti civili; assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per altri delitti non colposi puniti con la reclusione da due a cinque anni; assenza di misure di prevenzione definitive, salvo riabilitazione; non essere interdetti o inabilitati; non comparire nell’elenco dei protesti cambiari. Due riguardano la professionalità: il diploma di scuola secondaria di secondo grado e la frequenza di un corso di formazione iniziale seguito dall’aggiornamento periodico.
Il diploma e la formazione non sono richiesti a chi viene scelto tra i condomini dello stabile. Chi aveva svolto l’attività per almeno un anno nei tre anni precedenti l’entrata in vigore della norma poteva proseguire senza diploma né corso iniziale, ma resta obbligato all’aggiornamento. La perdita di uno dei requisiti di onorabilità fa cessare l’incarico, e ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nuova nomina. Una proposta di legge presentata alla Camera a fine 2025 (AC 2692), che avrebbe introdotto la laurea obbligatoria, è stata poi ritirata: al novembre 2026 i requisiti restano quelli descritti.
Esempio: prima di votare, i condomini possono chiedere al candidato l’attestato del corso e dell’ultimo aggiornamento.