manutenzione dell’ascensore

L’art. 15 del DPR 162/1999 obbliga il proprietario dell’ascensore ad affidarne la manutenzione a una persona munita di certificato di abilitazione o a una ditta che si avvalga di personale abilitato. Il manutentore verifica periodicamente, ogni sei mesi per gli ascensori e ogni anno per i montacarichi, l’integrità e l’efficienza di paracadute, limitatore di velocità e altri dispositivi di sicurezza, lo stato di funi, catene e attacchi, l’isolamento dell’impianto elettrico e i collegamenti a terra, e annota i risultati nel libretto. Se rileva un pericolo deve fermare l’impianto fino alla riparazione e informare il proprietario e il soggetto incaricato della verifica periodica.

Il contratto, scelto dall’amministratore sulla base della delibera, può essere «tutto compreso» o limitato alle visite, con le riparazioni pagate a parte: la differenza incide molto sul bilancio. La spesa si ripartisce secondo il regolamento o, in mancanza, con i criteri che la giurisprudenza ricava dall’art. 1124 c.c. Nelle locazioni abitative le spese per il funzionamento e l’ordinaria manutenzione dell’ascensore sono a carico del conduttore, salvo patto contrario (art. 9 legge 392/1978). Per esempio, la sostituzione delle funi usurate segnalata dal manutentore è una spesa straordinaria che grava sul proprietario.