Il condominio non ha partita IVA e non svolge attività d’impresa, quindi non emette fatture: le riceve, come un consumatore finale, dai fornitori obbligati alla fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI), regime generalizzato dal 2019 ed esteso dal 2024 anche ai contribuenti forfettari. In fattura il fornitore indica il codice fiscale del condominio, non una partita IVA, e, se il condominio non ha registrato un indirizzo PEC o un codice destinatario, il codice convenzionale «0000000».
Il file viene messo a disposizione nell’area riservata del condominio sul sito dell’Agenzia delle Entrate, consultabile dall’amministratore, e il fornitore deve consegnare anche una copia analogica o digitale. Le fatture sono i giustificativi da conservare e da mostrare ai condomini che esercitano il diritto di accesso; per i lavori agevolati devono essere coerenti con il bonifico parlante. L’IVA pagata dal condominio non è detraibile e diventa un costo da ripartire.
Esempio: l’impresa di pulizie trasmette la fattura allo SdI con il codice fiscale del condominio e invia una copia via email all’amministratore, che la registra nella contabilità e la conserva per il rendiconto.