Il decoro architettonico è l’estetica complessiva del fabbricato, data dall’insieme delle linee e degli elementi che gli imprimono una fisionomia armonica. Il codice lo tutela in più punti: vieta le innovazioni che lo alterano (art. 1120 c.c.), le opere del singolo nella propria unità o nelle parti di suo uso individuale che lo danneggiano (art. 1122 c.c.) e le modifiche di destinazione d’uso che lo pregiudicano (art. 1117-ter c.c.); per la sopraelevazione l’art. 1127 c.c. richiama invece il più ristretto concetto di aspetto architettonico. Chi esegue opere nella propria unità deve comunque darne notizia preventiva all’amministratore.
Secondo la Cassazione la tutela riguarda anche edifici privi di particolare pregio artistico (Cass. n. 23510/2023), e la lesione va valutata confrontando l’unità di linee e stile originaria con le alterazioni già presenti e con l’effetto dell’opera contestata; precedenti modifiche non autorizzano di per sé nuove alterazioni (Cass. n. 5722/2024). La chiusura di un balcone con una veranda di materiali e colori diversi dagli altri, o tende da sole fuori dalla tinta prevista dal regolamento, sono casi frequenti di contestazione. In caso di dubbio conviene chiedere un parere tecnico prima di eseguire i lavori.