Il condomino è il proprietario di un appartamento, negozio, box o altra unità immobiliare dell’edificio, e per ciò stesso comproprietario delle parti comuni in proporzione al valore della sua unità (art. 1118 c.c.). Non può rinunciare al diritto sulle parti comuni né sottrarsi alle spese di conservazione, neppure cambiando la destinazione d’uso del proprio immobile. Ha diritto di partecipare e votare in assemblea, di impugnare le delibere, di consultare la documentazione condominiale; deve pagare i contributi deliberati, rispettare il regolamento e comunicare all’amministratore i dati richiesti per il registro di anagrafe (art. 1130 c.c.).
Il debitore delle quote è il vero proprietario, non chi si comporta come tale: le Sezioni Unite (sentenza n. 5035/2002) hanno escluso il principio dell’apparenza nei rapporti tra condominio e condomini. Chi vende, però, resta obbligato in solido con l’acquirente per i contributi maturati fino a quando non trasmette all’amministratore copia autentica dell’atto di trasferimento (art. 63 disp. att. c.c.). L’inquilino non è un condomino, e l’usufruttuario lo sostituisce solo in parte nel voto.