La comunione si ha quando la proprietà o un altro diritto reale su un bene spetta a più persone insieme, come nel caso di due fratelli che ereditano un appartamento. È regolata dagli artt. 1100-1116 c.c.: le quote si presumono uguali (art. 1101 c.c.), l’ordinaria amministrazione si decide a maggioranza calcolata secondo il valore delle quote (art. 1105 c.c.), le innovazioni e gli atti di straordinaria amministrazione richiedono la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore (art. 1108 c.c.) e ciascuno può chiedere in ogni momento lo scioglimento (art. 1111 c.c.).
Nel condominio, invece, convivono proprietà esclusive e parti comuni che servono al loro godimento. Questo legame di strumentalità spiega le regole più rigide degli artt. 1117 e seguenti: il condomino non può rinunciare al proprio diritto sulle parti comuni (art. 1118 c.c.), queste sono di regola indivisibili (art. 1119 c.c.) e le decisioni seguono le maggioranze per teste e per millesimi dell’art. 1136 c.c. Le norme sulla comunione si applicano al condominio solo per quanto non previsto (art. 1139 c.c.): tipico è l’art. 1102 c.c. sull’uso della cosa comune.