assemblea condominiale

L’assemblea condominiale è l’organo attraverso cui si forma la volontà del condominio. Vi partecipano i condomini, che votano contemporaneamente per teste e per millesimi; in caso di usufrutto, l’usufruttuario vota sulle questioni di ordinaria amministrazione e di semplice godimento dei servizi comuni, mentre per le altre decisioni il voto spetta al nudo proprietario (art. 67 disp. att. c.c.). Le attribuzioni principali sono elencate nell’art. 1135 c.c.: conferma e compenso dell’amministratore, approvazione del preventivo e del rendiconto, decisioni sulle opere di manutenzione straordinaria e sulle innovazioni, con l’obbligo di costituire un fondo speciale di importo pari ai lavori.

Il funzionamento è regolato dall’art. 66 disp. att. c.c. per la convocazione, dall’art. 1136 c.c. per la costituzione e le maggioranze e dall’art. 1137 c.c. per l’efficacia e l’impugnazione delle delibere. L’assemblea non può deliberare se non risulta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati, e le decisioni prese nel rispetto della legge e del regolamento vincolano anche gli assenti e i contrari. Esempio: nella stessa riunione annuale l’assemblea approva il rendiconto e delibera il rifacimento del tetto con la maggioranza prevista per le riparazioni straordinarie di notevole entità.