antenna centralizzata e parabola

Gli impianti per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro flusso informativo, anche da satellite o via cavo, sono parti comuni fino al punto di diramazione verso le singole utenze (art. 1117, n. 3, c.c.). L’installazione o il rifacimento di un impianto centralizzato, comprese le parabole collettive e i collegamenti fino alle diramazioni, è un’innovazione approvabile con la maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio (art. 1120, comma 2, n. 3, c.c.). Il condomino può chiedere all’amministratore di convocare l’assemblea sul punto; l’amministratore deve farlo entro trenta giorni da una richiesta che indichi contenuto e modalità dell’intervento.

Il singolo condomino conserva la possibilità di installare impianti non centralizzati, come un’antenna o una parabola individuale, purché arrechino il minor pregiudizio possibile alle parti comuni e alle proprietà degli altri e rispettino il decoro architettonico (art. 1122-bis, comma 1, c.c.). Il regolamento può disciplinare collocazione e modalità, per esempio riservando il lastrico ai sostegni delle parabole ed escludendo le facciate su strada. Per esempio, un condomino che vuole ricevere canali esteri può installare la propria parabola sul tetto accanto all’antenna comune, collegandola con cavi che seguano i percorsi indicati dall’assemblea.