verde condominiale e potatura

Giardini, aiuole, alberi e siepi delle aree comuni appartengono al condominio e la loro manutenzione ordinaria, come sfalcio, potature e irrigazione, è una spesa di conservazione ripartita di regola per millesimi (art. 1123 c.c.). Interventi più incisivi, come l’abbattimento di alberi o la trasformazione del giardino, richiedono una delibera dell’assemblea e il rispetto della destinazione e del decoro dei beni comuni. Molti Comuni disciplinano con regolamenti del verde l’abbattimento e la potatura drastica degli alberi anche su aree private: prima di intervenire va verificato il regolamento comunale vigente.

Per le nuove piantagioni valgono le distanze dal confine fissate dai regolamenti e dagli usi locali o, in mancanza, dall’art. 892 c.c.: tre metri per gli alberi di alto fusto, un metro e mezzo per quelli di non alto fusto, mezzo metro per viti, arbusti e siepi vive. Il condominio, come custode, risponde dei danni causati da rami o alberi che cadono, salvo il caso fortuito (art. 2051 c.c.). Per esempio, un grande platano che inclina verso il parcheggio va fatto valutare da un agronomo, che può prescrivere una potatura di contenimento o l’abbattimento con la relativa autorizzazione. Per le agevolazioni fiscali sulle sistemazioni a verde vanno verificate le regole dell’anno di spesa.