spese di scale e ascensore

L’art. 1124 c.c. stabilisce che le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità che ne usufruiscono. La spesa si divide in due metà: la prima in proporzione al valore delle singole unità, cioè ai millesimi; la seconda esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo, così che chi abita più in alto paga di più. Ai fini della quota a valore si considerano come piani anche cantine, palchi morti, soffitte, camere a tetto e lastrici solari, se non sono di proprietà comune. Il riferimento agli ascensori è stato inserito dalla riforma del 2012, recependo una prassi già consolidata.

La norma riguarda manutenzione e sostituzione. L’installazione di un ascensore dove non c’è segue invece la disciplina delle innovazioni. I criteri dell’art. 1124 c.c. possono essere derogati solo con il consenso di tutti, di regola nel regolamento contrattuale; di solito sono tradotti in apposite tabelle scale e ascensore.

Esempio: per sostituire la pulsantiera dell’ascensore da 6.000 euro, 3.000 euro si dividono per millesimi tra gli utenti, gli altri 3.000 in base all’altezza dei rispettivi piani.