polizza RC dell’amministratore

La polizza di responsabilità civile professionale tutela il condominio e i terzi dai danni che l’amministratore può causare con errori od omissioni nella gestione, per esempio un pagamento eseguito per errore, un termine fiscale mancato o una copertura assicurativa non rinnovata. L’art. 1129, terzo comma, c.c. non la impone per legge, ma consente all’assemblea di subordinare la nomina alla presentazione di una polizza individuale per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato.

Quando l’assemblea delibera lavori straordinari, il quarto comma dello stesso articolo obbliga l’amministratore ad adeguare i massimali della polizza, prima dell’inizio dei lavori, all’importo delle opere deliberate; se l’amministratore è coperto da una polizza professionale generale per tutta la sua attività, questa va integrata con una dichiarazione dell’assicuratore che garantisca le stesse condizioni per lo specifico condominio. La polizza dell’amministratore è diversa dall’assicurazione globale del fabbricato, che copre i danni all’edificio e la responsabilità del condominio come proprietario delle parti comuni.

Esempio: prima di approvare il rifacimento del tetto per 300.000 euro, l’assemblea chiede all’amministratore di dimostrare che la sua polizza ha un massimale almeno pari all’importo dei lavori.