L’art. 1129, quindicesimo comma, c.c. stabilisce che, per quanto non disciplinato dalle norme sul condominio, al rapporto tra condominio e amministratore si applicano le regole del mandato. Il mandato è il contratto con cui una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (art. 1703 c.c.); nel caso dell’amministratore è un mandato con rappresentanza, perché egli agisce in nome del condominio, e di norma oneroso. Non si tratta quindi di un rapporto di lavoro subordinato né di un appalto di servizi.
Da questa qualificazione derivano regole concrete: l’amministratore deve eseguire l’incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, rendere conto del proprio operato e restituire ciò che ha ricevuto per il condominio; la rinuncia senza giusta causa e senza preavviso adeguato lo espone al risarcimento (art. 1727 c.c.), mentre una revoca senza giusta causa prima della scadenza può esporre a richieste risarcitorie il condominio.
Esempio: se l’amministratore trattiene somme del condominio dopo la cessazione, i condomini possono pretenderne la restituzione proprio in base agli obblighi del mandatario. Per le controversie sul rapporto è consigliabile rivolgersi a un avvocato.