Installare un ascensore dove non c’è è un’opera per l’eliminazione delle barriere architettoniche: l’assemblea la approva con la maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio (art. 1120, comma 2, n. 2, c.c. e art. 2 legge 13/1989). Dopo il DL 76/2020 (conv. legge 120/2020) queste innovazioni non possono mai essere considerate voluttuarie ai sensi dell’art. 1121, comma 1, c.c., e ciascun condomino può realizzarle a proprie spese servendosi delle parti comuni nel rispetto dell’art. 1102 c.c. Restano vietate le opere che pregiudicano la stabilità o la sicurezza del fabbricato (art. 1120, comma 4). Se il condominio rifiuta o non delibera entro tre mesi dalla richiesta, la persona con disabilità può installare a proprie spese servoscala e strutture mobili facilmente rimovibili.
Sul piano edilizio, l’ascensore esterno o che altera la sagoma dell’edificio non è edilizia libera e richiede un titolo; la legge 13/1989 consente deroghe alle distanze dei regolamenti edilizi. L’impianto va poi messo in esercizio secondo il DPR 162/1999. Per esempio, un ascensore nella tromba delle scale è ammissibile se lascia rampe di larghezza compatibile con l’uso e con l’esodo in sicurezza. Sul riparto della spesa tra favorevoli e contrari e sulla riduzione degli spazi comuni conviene un parere legale.