impianto del gas e canne fumarie

Gli impianti di distribuzione e utilizzazione del gas rientrano nel DM 37/2008: possono essere modificati solo da imprese abilitate che rilasciano la dichiarazione di conformità, e per gli impianti domestici la norma tecnica di riferimento è la UNI 7129. La colonna montante e le canne fumarie collettive sono parti comuni; la canna a servizio di una sola unità è invece di proprietà del singolo, che può collocarla su muri o cortili comuni nei limiti dell’art. 1102 c.c., del decoro e delle immissioni.

Per lo scarico dei fumi, l’art. 5, comma 9, DPR 412/1993 stabilisce che gli impianti installati dopo il 31 agosto 2013 devono scaricare con sbocco sopra il tetto. Il comma 9-bis ammette deroghe tassative: sostituzione di generatori individuali che già scaricano a parete o in canna collettiva ramificata, incompatibilità con norme di tutela degli edifici, impossibilità tecnica asseverata dal progettista, ristrutturazione di impianti individuali in edifici plurifamiliari privi di canne adeguabili, installazione di apparecchi ibridi. Nelle deroghe servono generatori a gas ad alta efficienza o a condensazione con basse emissioni di ossidi di azoto e terminali conformi alla UNI 7129. Per esempio, in un condominio con canna collettiva ramificata la nuova caldaia a condensazione di un appartamento può usare la canna esistente solo se il sistema è idoneo o viene adeguato.