Il DPR 74/2013 impone che, in occasione della manutenzione, il manutentore o il terzo responsabile verifichi il rendimento del generatore e compili un rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE), da allegare al libretto. La periodicità è fissata dalle Regioni. In Lombardia la DGR XI/3502/2020 prevede, per i generatori a gas, un controllo ogni due anni sotto i 35 kW e ogni anno da 35 kW in su, con un’ulteriore misura del rendimento a metà stagione oltre i 350 kW; per i generatori a combustibile liquido il controllo è annuale; per le pompe di calore elettriche è quadriennale tra 12 e 100 kW e biennale oltre i 100 kW.
Il vecchio «bollino» cartaceo è stato sostituito da un contributo regionale versato tramite il portafoglio digitale del CURIT al momento della registrazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione; ne sono esenti pompe di calore, macchine frigorifere e sottostazioni di teleriscaldamento. L’importo varia per fascia di potenza. Il controllo non sostituisce le ispezioni a campione dell’autorità competente. Per esempio, una caldaia condominiale a metano da 180 kW va sottoposta a controllo ogni anno, e l’APE delle unità servite decade se i controlli non sono eseguiti. Le regole lombarde sono state aggiornate più volte, da ultimo con la DGR XII/816/2023.