condomino assente, dissenziente e astenuto

L’art. 1137 c.c. individua tre posizioni rispetto a una delibera. È assente il condomino che non ha partecipato né di persona né per delega; è dissenziente chi ha votato contro; è astenuto chi, pur presente, non ha espresso voto. Tutti e tre possono chiedere l’annullamento della delibera contraria alla legge o al regolamento, mentre chi ha votato a favore non può farlo. Il termine di trenta giorni decorre dalla data della deliberazione per dissenzienti e astenuti, che ne hanno avuto conoscenza in assemblea, e dalla comunicazione del verbale per gli assenti. Per questo il verbale deve indicare con precisione come ha votato ciascuno e va inviato agli assenti con un mezzo che ne provi la ricezione.

Il condomino non convocato regolarmente rientra tra gli assenti e, ai sensi dell’art. 66, terzo comma, disp. att. c.c., può far valere il vizio di convocazione; non può farlo chi era stato convocato correttamente. Il dissenziente da una delibera che autorizza una lite può inoltre separare la propria responsabilità con l’atto previsto dall’art. 1132 c.c. Esempio: un condomino si astiene sulla scelta dell’impresa e scopre poi che il preventivo non era stato allegato; ha trenta giorni dalla seduta per agire. Per il caso concreto conviene consultare un avvocato.