Superbonus 110%: non vale per tutti gli interventi

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Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. 

Sono in molti a ritenere che il nuovo Superbonus 110% sia estendibile a tutti gli interventi straordinari.

In verità, come chiarito in premessa, l’ambito di applicazione di questa agevolazione è ben delimitato dall’Agenzia delle Entrate che al riguardo, ha sancito una serie di condizioni senza le quali si decade dal diritto di accedervi.

Ma come accedere al Superbonus?

Innanzitutto è bene precisare che il ricorso a tale agevolazione richiede preventivamente uno studio di fattibilità affidato ad un professionista, il cui compito sarà quello di verificare la sussistenza dei requisiti tecnici richiesti per usufruire di questo beneficio.

Più precisamente, l’analisi compiuta dal professionista sarà indirizzata a verificare profili non solo tecnici ma anche economici e volta ai risultati che potrebbero essere raggiunti.

Si tratta della fase più delicata ed articolata, all’esito della quale sarà emesso il responso di fattibilità dell’intervento ai fini della usufruibilità del beneficio del 110%.

Esito molto spesso negativo a causa dell’elevato numero di condizioni imposte dall’Ade.

Avete capito bene…responso molto spesso negativo.

Si è così abbagliati dalle campagne pubblicitarie che si finisce per ritenere di poter affrontare radicali interventi di ristrutturazione senza pagare nulla, con ciò avviando una serie di iniziative tecnico-esecutive, progettuali, consulenziali lunghe e costose, all’esito delle quali apprendere molto spesso di non essere in possesso dei requisiti per accedere al Superbonus.

Ecco quindi che un approccio prudente, meno impulsivo e più accorto aiuta ad analizzare in modo razionale un prodotto ad oggi ancora molto insidioso nelle sue applicazioni pratiche.

Ripercorriamone l’iter

Tra le varie fasi -come si diceva- la più delicata è certamente quella dello studio di fattibilità che presuppone un progetto preliminare.

Lo studio di fattibilità è una analisi complessa e delicata il cui scopo è quello di valutare le caratteristiche dell’edificio oggetto di esame, unitamente ai costi e ai risultati che potrebbero essere raggiunti.

Entrando nello specifico, lo studio di fattibilità si svolge attraverso alcuni punti importanti, prima di sfociare nel progetto definitivo.

I requisiti

Il primo è la verifica della tipologia dell’edificio per accertare se quest’ultimo sia in possesso dei requisiti di legittimità catastale e di regolarità urbanistica.

Il certificato di conformità urbanistica consente di verificare la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile e il titolo edilizio con cui è stato realizzato.

Laddove infatti emergessero delle non conformità superiori al 2% si decadrebbe d’ufficio dalla possibilità di accedere al beneficio fiscale.

Si consideri inoltre che tra gli obiettivi del bonus vi è senza dubbio quello di rendere energeticamente più efficienti gli edifici, pertanto nello studio di fattibilità rientra altresì una approfondita indagine energetica per appurare quali interventi realizzare al fine di favorire il miglioramento della classe energetica e favorire pertanto il salto della classe energetica di potenza.

Tali interventi dovranno essere riportati nell’asseverazione del tecnico abilitato con l’obbligo di eseguire la certificazione energetica anche dopo l’esecuzione dei lavori al fine di attestare l’avvenuto salto di classe.

Infine occorrerà verificare se i soggetti committenti sono nelle condizioni legali e fiscali per accedere alla detrazione.

Completate quindi tutte le formalità sopra elencate, il progettista potrà iniziare a redigere il progetto preliminare che soddisfi i requisiti tecnici previsti.

Lo studio di fattibilità rientra tra le spese detraibili in quanto attività funzionale e propedeutica per accedere al bonus. Ma poiché lo studio potrebbe concludersi con un esito sfavorevole è necessario che l’incarico venga espressamente deliberato in assemblea in quanto, a prescindere dal risultato, il costo sarebbe in capo al contribuente/condominio.

In tal caso, come previsto dall’art. 119 del DL rilancio, per la delibera è sufficiente raggiungere un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Conclusioni

Possiamo pertanto concludere affermando che l’insidiosità della procedura per accedere al bonus 110% richiede necessariamente una approfondita conoscenza della normativa e delle applicazioni pratiche.

La scelta di professionisti preparati, ben sapientemente individuati consentirà di abbattere le rischiosità e responsabilità derivanti da una procedura tanto articolata quanto complessa e favorire l’accesso a benefici in modo consapevole e appropriato.

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