Superbonus e compenso dell’amministratore

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Tra i quesiti posti all’Agenzia delle Entrate vi è quello relativo al compenso dell’amministratore e alla possibilità di ricondurlo in detrazione nel Superbonus al pari degli interventi straordinari deliberati.

Contrariamente a quanto avviene per interventi ritenuti funzionali alla realizzazione dei lavori agevolati e per i quali ne viene ammessa la detrazione, sul compenso dell’amministratore l’Agenzia delle Entrate ad oggi mantiene una chiusura al suo ingresso tra i benefici.

Tra le motivazioni, il fatto che l’attività svolta dall’amministratore per l’espletamento degli adempimenti amministrativi non sia strettamente correlata agli interventi che danno diritto alla detrazione fiscale come per esempio le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni, delle asseverazioni, ma rientri piuttosto tra le mansioni ordinarie e istituzionali del suo mandato e come tali da imputarsi alle spese generali del condominio al pari di quanto già avviene per altre forme di detrazione.

Ecco allora che per arginare il problema molte assemblee di condominio chiedono – con scarso risultato – agli amministratori di assumere l’incarico di responsabile dei lavori al mero fine di ricondurre il suo compenso tra i costi detraibili.

Un escamotage non privo di rischi per il professionista, per le pesanti responsabilità civili e penali a cui è esposto e che è bene conoscere.

Invero il responsabile dei lavori (articolo 89 Dlgs 81/2008) è il soggetto incaricato dal committente della progettazione o del controllo dell’esecuzione e coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase dell’esecuzione dell’opera.

Tra i compiti del responsabile dei lavori vi rientra la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, l’eliminazione o la riduzione dei rischi, la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso, la formazione e l’informazione adeguata dei lavoratori.

Il committente condominio ed il responsabile dei lavori devono valutare la durata dei lavori nel progetto, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo contenente le informazioni utili al fine della prevenzione e della protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori e l’idoneità tecnica e professionale dell’impresa esecutrice dai lavori, devono chiedere il DURC all’impresa esecutrice e devono trasmettere alle amministrazioni competenti la notifica dell’inizio e della fine dei lavori.

Il compenso dell’amministratore non è tuttavia l’unica voce a non poter essere ricondotta alla detrazione fiscale.

Si pensi anche solo allo studio di fattibilità e alle spese sostenute per redigere l’APE iniziale che potranno essere ricondotte in detrazione solo nel caso in cui i lavori verranno effettivamente realizzati.

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