L’art. 1122-ter c.c. stabilisce che le delibere sull’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni sono approvate con la maggioranza dell’art. 1136, secondo comma, c.c., cioè la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno metà del valore dell’edificio. La delibera deve definire finalità, aree riprese, soggetti autorizzati a vedere le immagini e tempi di conservazione. Non serve un’autorizzazione del Garante; secondo le FAQ del 2020 il titolare fissa la durata di conservazione secondo il principio di responsabilizzazione, e un periodo superiore a 72 ore richiede una motivazione più solida. Le zone riprese vanno segnalate con un cartello visibile prima dell’accesso, che rinvii a un’informativa completa.
Con il provvedimento n. 502 del 26 ottobre 2023 il Garante ha sanzionato un amministratore che aveva installato telecamere senza delibera assembleare e con cartelli privi dell’indicazione del titolare. Il singolo condomino può installare una telecamera per proteggere la propria unità solo se inquadra spazi di sua esclusiva pertinenza, senza riprendere pianerottoli, cortili o la strada; riprese indebite possono avere rilievo anche penale (art. 615-bis c.p.). Esempio: un impianto per l’autorimessa con conservazione di 48 ore e accesso alle immagini riservato all’amministratore. Per la progettazione conviene coinvolgere amministratore e consulente privacy.