unità immobiliare

Dopo la legge 220/2012 il codice civile ragiona per unità immobiliari, e non più per piani o porzioni di piano: l’art. 1117 c.c. attribuisce le parti comuni ai proprietari delle singole unità, anche quando il diritto di godimento è periodico, come nella multiproprietà. Sul piano catastale, il d.m. 28/1998 definisce l’unità immobiliare come una porzione di fabbricato, un fabbricato o un’area che, nello stato in cui si trova, presenta autonomia funzionale e reddituale; ciascuna ha propri identificativi (foglio, particella, subalterno).

A ogni unità corrisponde un valore proporzionale espresso in millesimi nelle tabelle allegate al regolamento (art. 68 disp. att. c.c.), che non tiene conto del canone di locazione, dei miglioramenti né dello stato di manutenzione. Cantine e box possono essere unità autonome con propri millesimi oppure pertinenze di un appartamento, secondo quanto risulta dagli atti. Se un grande appartamento viene frazionato in tre monolocali, le unità aumentano e, quando i valori risultano alterati per più di un quinto, è possibile chiedere la revisione delle tabelle ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c.