Il DPR 380/2001 gradua i titoli in base al peso dell’intervento. Le opere di edilizia libera (art. 6) non richiedono titolo. La CILA (art. 6-bis) ha carattere residuale: copre tutto ciò che non è libero e non richiede SCIA o permesso, ed è una comunicazione al Comune accompagnata da elaborato progettuale e asseverazione di un tecnico abilitato, che indica anche l’impresa esecutrice; l’omessa comunicazione è punita con una sanzione di 1.000 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è presentata spontaneamente a lavori in corso. La SCIA (art. 22) serve per la manutenzione straordinaria e il restauro che riguardano parti strutturali, per la manutenzione straordinaria sui prospetti e per la ristrutturazione edilizia diversa da quella «pesante». Il permesso di costruire (art. 10) è richiesto per nuove costruzioni e ristrutturazioni pesanti, salvo i casi di SCIA alternativa (art. 23).
In condominio il titolo per le parti comuni è presentato dall’amministratore in esecuzione della delibera, mentre la scelta del regime e l’asseverazione competono al progettista. Le Regioni possono ampliare o ridurre l’ambito della SCIA. Il decreto Salva-casa (DL 69/2024, conv. legge 105/2024) ha inciso su stato legittimo e tolleranze: per immobili con abusi pregressi va verificato con il tecnico prima di avviare i lavori.