L’art. 1117, n. 1, c.c. elenca i tetti, insieme ai lastrici solari, fra le parti comuni necessarie all’uso comune, perché proteggono tutto l’edificio. Le spese di manutenzione, rifacimento del manto, impermeabilizzazione e lattoneria si ripartiscono di regola per millesimi di proprietà secondo l’art. 1123 c.c.; se il tetto copre solo un corpo di fabbrica o una scala, la spesa grava sui condomini di quella parte, che formano un condominio parziale. Il condominio, quale custode, risponde dei danni da infiltrazioni causati dalla mancata manutenzione della copertura.
Il proprietario dell’ultimo piano non può alterare la copertura a proprio vantaggio se ne compromette la funzione, la stabilità o il decoro, oppure se impedisce agli altri il pari uso (artt. 1102 e 1122 c.c.): aprire abbaini o terrazzini incassati nelle falde richiede quindi una verifica attenta, oltre al titolo edilizio. Quando si interviene sul tetto vanno considerate anche la sicurezza dei lavori in quota e l’eventuale installazione di una linea vita. Un esempio pratico è il rifacimento delle falde di un palazzo di cinque piani, ripartito tra tutti secondo la tabella generale.