La terrazza a livello è una superficie scoperta posta sopra alcuni vani e allo stesso livello di altri locali di un appartamento, di cui costituisce un prolungamento strutturale e funzionale, consentendo l’affaccio e il godimento all’aperto. Secondo la Cassazione (tra le altre n. 35316/2021) si distingue dal lastrico solare, la cui funzione essenziale è di copertura dell’edificio, e di regola appartiene in proprietà esclusiva al titolare dell’appartamento da cui vi si accede.
Poiché la terrazza svolge comunque anche una funzione di copertura per le unità sottostanti, la giurisprudenza applica in via analogica l’art. 1126 c.c.: le spese di riparazione o ricostruzione della struttura e dell’impermeabilizzazione si ripartiscono per un terzo a carico del proprietario e per due terzi tra i condomini a cui la terrazza fa da copertura, mentre pavimentazione, parapetti e fioriere restano del proprietario. Le Sezioni Unite (n. 9449/2016) hanno esteso alla terrazza a livello il regime di responsabilità concorrente per le infiltrazioni previsto per il lastrico. Se dal terrazzo dell’attico filtra acqua nell’appartamento del piano inferiore, quindi, dei danni possono rispondere sia il proprietario sia il condominio; la ripartizione nel caso concreto va valutata con un tecnico e, se serve, con un avvocato.