tabelle millesimali

L’art. 68 disp. att. c.c. prevede che il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare sia espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Le tabelle servono per applicare le norme sulla ripartizione delle spese (artt. 1123, 1124 e 1126 c.c.) e per calcolare le maggioranze in assemblea (art. 1136 c.c.); nella stima non si tiene conto del canone di locazione, dei miglioramenti né dello stato di manutenzione delle singole unità. Accanto alla tabella di proprietà generale esistono di solito tabelle per scale, ascensore, riscaldamento o altri servizi, redatte da un tecnico.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18477 del 9 agosto 2010, hanno superato l’orientamento che richiedeva l’unanimità: l’approvazione della tabella non è un atto negoziale, ma la ricognizione tecnica di valori già esistenti, e basta quindi la maggioranza dell’art. 1136, secondo comma, c.c. Serve invece il consenso di tutti se la tabella intende derogare consapevolmente ai criteri legali di riparto. Gli errori e i mutamenti successivi si correggono con la procedura di revisione dell’art. 69 disp. att. c.c. Un condominio che ne è privo può incaricare un tecnico e approvare le tabelle a maggioranza.