spese di soffitti, volte e solai

L’art. 1125 c.c. disciplina il solaio che separa due piani sovrapposti, appartenenti a proprietari diversi. Le spese per la manutenzione e la ricostruzione di soffitti, volte e solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani, uno all’altro sovrastanti. Restano invece a carico esclusivo del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

La regola si fonda sull’idea che il solaio serva in egual misura a chi vi cammina sopra e a chi lo ha come soffitto. Si tratta di un criterio legale che può essere derogato solo con il consenso di tutti, per esempio nel regolamento contrattuale. Quando l’intervento non riguarda soltanto la separazione tra due unità ma le strutture portanti dell’intero edificio, occorre valutare se la spesa rientri invece nella ripartizione generale per millesimi: è un aspetto da esaminare con un tecnico e, se nasce una lite, con un avvocato.

Esempio: rifacimento del solaio tra il secondo e il terzo piano per 8.000 euro; 4.000 euro a ciascun proprietario, mentre il parquet nuovo è a carico di chi abita al terzo.