L’art. 1126 c.c. regola il caso in cui l’uso del lastrico solare, o di una sua parte, non è comune a tutti i condomini. Chi ne ha l’uso esclusivo contribuisce per un terzo alle spese di riparazione o ricostruzione; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio, o della parte di edificio a cui il lastrico serve da copertura, in proporzione ai millesimi. La ragione è che il lastrico svolge due funzioni: piano di calpestio per chi lo usa e copertura per chi sta sotto. Se invece il lastrico è comune a tutti, si applica l’art. 1123 c.c.
Le Sezioni Unite (sent. n. 9449/2016) hanno esteso questo criterio ai danni da infiltrazioni provenienti da un lastrico o da una terrazza a livello in uso esclusivo: ne rispondono insieme il titolare dell’uso esclusivo, come custode, e il condominio, per l’omessa manutenzione, secondo la proporzione di un terzo e due terzi, salvo prova che il danno sia imputabile a uno solo.
Esempio: impermeabilizzazione di una terrazza a livello da 30.000 euro; 10.000 euro al proprietario, 20.000 euro ai condomini sottostanti. Per i casi di danno conviene consultare un avvocato.