Il sismabonus (art. 16, commi 1-bis e seguenti, DL 63/2013) agevola le opere per la messa in sicurezza statica e la riduzione del rischio sismico degli edifici, comprese le parti comuni condominiali. Fino al 2024 l’aliquota andava dal 50% all’85%, secondo il numero di classi di rischio ridotte e la natura condominiale dei lavori. Dal 2025 le maggiorazioni sono assorbite in un’aliquota unica: per le spese 2025 e 2026 il 50% per la quota del proprietario o titolare di diritto reale su un’unità adibita ad abitazione principale e il 36% negli altri casi; per il 2027 sono previsti il 36% e il 30%. Il limite di spesa resta di 96.000 euro per unità immobiliare.
Il sismabonus acquisti, per chi compra unità in edifici demoliti e ricostruiti da imprese, segue le stesse aliquote; la maggiorazione spetta se l’unità diventa abitazione principale entro il termine della dichiarazione. La riduzione del rischio si documenta con l’asseverazione del progettista secondo le linee guida ministeriali. Per le spese sostenute dal 2024 la detrazione si ripartisce in dieci quote annuali anziché cinque (art. 4-bis, comma 4, DL 39/2024).
Esempio: per il consolidamento delle fondazioni pagato nel 2026, il condomino residente proprietario detrae il 50% della sua quota, il proprietario di un ufficio il 36%. Il progetto va affidato a un tecnico abilitato.