sinistro condominiale e denuncia

Quando si verifica un danno coperto dalla polizza globale fabbricati, come un’infiltrazione, un incendio o la caduta di materiale dalle parti comuni, l’amministratore apre il sinistro con la compagnia. L’art. 1913 c.c. impone all’assicurato di dare avviso all’assicuratore o all’agente entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, salvo che il contratto preveda un termine diverso o che l’assicuratore intervenga nel frattempo per il salvataggio o la constatazione del danno. Secondo l’art. 1915 c.c., l’omissione dolosa dell’avviso fa perdere l’indennizzo, quella colposa consente all’assicuratore di ridurlo in proporzione al pregiudizio sofferto.

Il condomino danneggiato segnala il fatto all’amministratore, con fotografie e una descrizione; la compagnia incarica di solito un perito, che accerta causa ed entità del danno e propone la liquidazione al netto di franchigie e scoperti. È utile conservare i materiali danneggiati e le fatture fino al sopralluogo e non avviare riparazioni definitive, salvo quelle urgenti per limitare il danno.

Esempio: il condomino del terzo piano scopre una macchia di umidità dovuta alla colonna di scarico comune; avvisa subito l’amministratore, che denuncia il sinistro e fa intervenire l’idraulico per la ricerca del guasto. In caso di contestazioni con la compagnia può essere utile un perito di parte o un avvocato.