ritenuta d’acconto sui bonifici per bonus

L’art. 25 DL 78/2010 obbliga banche e Poste a operare una ritenuta d’acconto sulle somme accreditate a imprese e professionisti con i bonifici parlanti disposti per ottenere detrazioni fiscali, come bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus. La percentuale, più volte modificata e pari all’8% dal 2015, è stata portata all’11% per i bonifici dal 1° marzo 2024 dalla legge di bilancio 2024 (legge 213/2023). Si calcola sull’importo al netto dell’IVA e il fornitore la scomputa dalle proprie imposte.

È una ritenuta distinta da quella del 4% che il condominio opera come sostituto d’imposta (art. 25-ter DPR 600/1973). Per evitare una doppia trattenuta, la prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare 40/E/2010) esclude la ritenuta del 4% quando il condominio paga con bonifico parlante soggetto alla ritenuta bancaria. Il fornitore riceve così l’importo ridotto della sola ritenuta applicata dalla banca.

Esempio: per una fattura di 10.000 euro più IVA al 10%, pagata dal condominio con bonifico parlante di 11.000 euro, la banca trattiene 1.100 euro e accredita all’impresa 9.900 euro. Il nome della voce ricorda la vecchia misura dell’8%, oggi superata.