Introdotta dalla legge finanziaria 2007, la ritenuta dell’art. 25-ter DPR 600/1973 obbliga il condominio a trattenere, al momento del pagamento, il 4% del corrispettivo dovuto all’impresa per contratti di appalto di opere o servizi (manutenzioni, pulizie, lavori edili). Si calcola sull’imponibile, al netto dell’IVA, e si applica anche ai compensi per attività commerciali occasionali. Non riguarda i professionisti, soggetti alla ritenuta sul lavoro autonomo dell’art. 25, né i fornitori in regime forfettario. La legge di bilancio 2026 (legge 199/2025, commi 112-115) ha introdotto per i pagamenti dal 2028 una nuova ritenuta tra imprese (0,5% nel 2028, 1% dal 2029): il coordinamento con il 4% condominiale andrà verificato.
Il versamento con F24 usa il codice tributo 1019 se il percipiente è soggetto IRPEF e 1020 se è soggetto IRES. Va eseguito entro il 16 del mese successivo quando le ritenute accumulate raggiungono 500 euro; altrimenti entro il 16 giugno e il 16 dicembre, termini fissati dal D.Lgs. 1/2024 in luogo dei precedenti 30 giugno e 20 dicembre. I pagamenti ai fornitori devono transitare dal conto corrente del condominio.
Esempio: su una fattura di pulizie di 1.000 euro più IVA al 22%, il condominio paga all’impresa 1.180 euro e versa all’Erario i 40 euro trattenuti.