ripartizione della detrazione tra i condomini

Per i lavori sulle parti comuni chi detrae è il singolo condomino, non il condominio. Secondo la guida dell’Agenzia delle Entrate, la spesa si attribuisce a ciascuno in base alla quota millesimale o ai criteri degli artt. 1123 e seguenti c.c., per esempio la tabella scale per l’ascensore. L’anno di riferimento è quello in cui il condominio esegue il bonifico al fornitore; la quota è detraibile se il condomino l’ha versata al condominio entro il termine per presentare la propria dichiarazione. L’aliquota dipende dalla posizione del singolo: per il 2026 il 50% per il proprietario o titolare di diritto reale che vi ha l’abitazione principale, verificata a fine lavori, e il 36% per gli altri.

L’amministratore rilascia a ogni condomino una certificazione con le spese sostenute e la sua quota, e trasmette gli stessi dati all’Agenzia per la precompilata entro il 16 marzo. Le stesse regole valgono per il condominio minimo e per l’edificio di un unico proprietario con più unità.

Esempio: su 100.000 euro pagati dal condominio a dicembre 2026, il condomino con 20 millesimi ha una quota di 2.000 euro; se la versa entro la scadenza della dichiarazione presentata nel 2027, la detrae per il 2026. In caso di morosità o dubbi conviene sentire l’amministratore o un commercialista.