riforma del condominio

La legge 11 dicembre 2012, n. 220, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012 ed entrata in vigore il 18 giugno 2013, ha modificato gli artt. 1117-1139 c.c. e 61-72 disp. att. c.c. Tra le novità principali figurano i requisiti e la formazione dell’amministratore (art. 71-bis disp. att. c.c.), l’obbligo del conto corrente condominiale e la riscossione forzosa entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio (artt. 1129 e 1130 c.c.), i registri obbligatori, il rendiconto strutturato (art. 1130-bis c.c.), la modifica delle destinazioni d’uso (art. 1117-ter c.c.), il supercondominio (art. 1117-bis c.c.), il distacco dal riscaldamento (art. 1118 c.c.), il divieto di vietare gli animali (art. 1138 c.c.) e la ridefinizione delle maggioranze (art. 1136 c.c.).

Il testo è stato poi corretto dal d.l. 145/2013, convertito dalla legge 9/2014, e nel 2020 l’art. 66 disp. att. c.c. è stato integrato con la disciplina dell’assemblea in videoconferenza (d.l. 104/2020 e d.l. 125/2020). Il 24 febbraio 2026 è stato presentato al Senato un nuovo disegno di legge di riforma (ddl n. 1816), che ha preso il posto della proposta AC 2692, ritirata; a novembre 2026 non risulta approvato e, finché non viene approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, restano in vigore le regole introdotte nel 2012, e per ogni decisione conviene verificare con l’amministratore il testo vigente.