La legge 11 dicembre 2012, n. 220, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012 ed entrata in vigore il 18 giugno 2013, ha modificato gli artt. 1117-1139 c.c. e 61-72 disp. att. c.c. Tra le novità principali figurano i requisiti e la formazione dell’amministratore (art. 71-bis disp. att. c.c.), l’obbligo del conto corrente condominiale e la riscossione forzosa entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio (artt. 1129 e 1130 c.c.), i registri obbligatori, il rendiconto strutturato (art. 1130-bis c.c.), la modifica delle destinazioni d’uso (art. 1117-ter c.c.), il supercondominio (art. 1117-bis c.c.), il distacco dal riscaldamento (art. 1118 c.c.), il divieto di vietare gli animali (art. 1138 c.c.) e la ridefinizione delle maggioranze (art. 1136 c.c.).
Il testo è stato poi corretto dal d.l. 145/2013, convertito dalla legge 9/2014, e nel 2020 l’art. 66 disp. att. c.c. è stato integrato con la disciplina dell’assemblea in videoconferenza (d.l. 104/2020 e d.l. 125/2020). Il 24 febbraio 2026 è stato presentato al Senato un nuovo disegno di legge di riforma (ddl n. 1816), che ha preso il posto della proposta AC 2692, ritirata; a novembre 2026 non risulta approvato e, finché non viene approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, restano in vigore le regole introdotte nel 2012, e per ogni decisione conviene verificare con l’amministratore il testo vigente.