L’art. 17-quinquies del DL 83/2012 (conv. legge 134/2012) stabilisce che le opere per installare infrastrutture di ricarica nelle parti comuni sono approvate con la maggioranza dell’art. 1136, comma 2, c.c., cioè la maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio. Se il condominio rifiuta o non delibera entro tre mesi dalla richiesta scritta, il condomino interessato può installare la colonnina a proprie spese, servendosi delle parti comuni nei limiti dell’art. 1102 c.c. Chi non partecipa non paga l’installazione; i consumi vanno misurati con contatori dedicati. Gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti devono essere predisposti per la ricarica secondo il d.lgs. 48/2020.
L’impianto va realizzato da un’impresa abilitata con dichiarazione di conformità (DM 37/2008) e secondo la norma CEI 64-8. Nelle autorimesse soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, cioè oltre 300 m², si applicano le linee guida della circolare VVF 5 novembre 2018, n. 2: sono ammessi i modi di ricarica 3 e 4, i punti vanno concentrati in un’area definita e serve un dispositivo di sgancio che tolga tensione a tutte le colonnine con una sola manovra. Per esempio, in un’autorimessa di 800 m² la nuova colonnina richiede anche l’aggiornamento della pratica antincendio. Per i casi controversi conviene sentire l’amministratore e un tecnico abilitato.