L’art. 69 disp. att. c.c. stabilisce che i valori delle tabelle millesimali si modificano, di regola, all’unanimità. Si può procedere con la maggioranza dell’art. 1136, secondo comma, c.c., anche nell’interesse di un solo condomino, in due casi: quando la tabella è frutto di un errore, per esempio di misura delle superfici o di calcolo, e quando, per sopraelevazioni, incrementi di superficie o aumento o diminuzione delle unità, il valore di anche una sola unità risulta alterato per più di un quinto. Nel secondo caso il costo della revisione spetta a chi ha causato la variazione.
Se l’assemblea non provvede, il condomino interessato può agire in giudizio; nella causa è convenuto soltanto il condominio, in persona dell’amministratore, che deve informare senza indugio l’assemblea e, se omette di farlo, può essere revocato e risponde dei danni. Le stesse regole valgono per le tabelle di ripartizione delle spese. Se il proprietario dell’ultimo piano realizza una mansarda abitabile che aumenta di oltre un quinto il valore della sua unità, gli altri condomini possono ottenere la revisione a sue spese. Per il calcolo è indispensabile un tecnico e, in caso di contenzioso, un avvocato.