Tra le attribuzioni dell’amministratore c’è l’esecuzione degli adempimenti fiscali (art. 1130, n. 5, c.c.): ritenute e versamenti, Certificazioni Uniche, modello 770, quadro AC, comunicazione delle spese per la precompilata, IMU sulle parti comuni. Le omissioni hanno conseguenze su più piani. Sul piano tributario alcune sanzioni colpiscono direttamente l’amministratore, come quella da 250 a 2.000 euro per il quadro AC omesso o incompleto; per le ritenute non versate il condominio resta esposto a imposta, interessi e sanzioni. Sul piano penale l’omesso versamento di ritenute rileva solo oltre 150.000 euro per periodo d’imposta (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000, oggi nel testo unico delle sanzioni), soglia raramente raggiunta in condominio.
Sul piano civile l’amministratore è un mandatario e risponde verso il condominio dei danni causati da negligenza, come sanzioni e interessi dovuti a ritardi. Le gravi irregolarità fiscali consentono inoltre a ciascun condomino di chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato e, se l’assemblea non provvede, di rivolgersi al giudice (art. 1129, comma 11, c.c.).
Esempio: ritenute trattenute ai fornitori e non versate per un intero anno possono giustificare la richiesta di revoca e il rimborso delle sanzioni. In questi casi conviene rivolgersi a un avvocato o a un commercialista.