L’art. 1138 c.c. impone di formare un regolamento quando nell’edificio i condomini sono più di dieci. Il regolamento contiene le norme sull’uso delle cose comuni, sulla ripartizione delle spese secondo i diritti e gli obblighi di ciascuno, sulla tutela del decoro e sull’amministrazione; ogni condomino può prendere l’iniziativa di formarlo o di rivederlo. È approvato dall’assemblea con la maggioranza dell’art. 1136, secondo comma, c.c., cioè la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, viene allegato al registro dei verbali e può essere impugnato secondo l’art. 1107 c.c.
Il regolamento non può menomare i diritti dei condomini risultanti dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, né derogare alle norme indicate dal quarto comma dell’art. 1138 c.c., tra cui quelle sull’indivisibilità e sulla irrinunciabilità delle parti comuni, sulle innovazioni, sull’amministratore, sulle maggioranze e sull’impugnazione delle delibere; non può neppure vietare di possedere o detenere animali domestici. Nella pratica si distinguono il regolamento assembleare, approvato a maggioranza, e quello contrattuale, predisposto dal costruttore o accettato da tutti, che può contenere anche limiti alle proprietà individuali. Le tabelle millesimali sono di norma allegate al regolamento.