Il regolamento assembleare è approvato con la maggioranza dell’art. 1136, secondo comma, c.c., cioè la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno cinquecento millesimi, come prevede l’art. 1138 c.c. Può regolare l’uso delle parti comuni (orari del cortile, sosta, uso della lavanderia), la tutela del decoro, l’organizzazione dei servizi e i criteri di riparto delle spese conformi alla legge, ma non può comprimere i diritti dei singoli sulle loro unità né derogare alle norme inderogabili richiamate dal quarto comma dell’art. 1138 c.c. Le stesse regole si possono modificare con la medesima maggioranza.
Il condomino dissenziente può impugnare la delibera di approvazione davanti al giudice entro trenta giorni, termine che per gli assenti decorre dalla comunicazione (artt. 1138 e 1107 c.c.). Per le infrazioni il regolamento può prevedere una sanzione pecuniaria, che l’art. 70 disp. att. c.c. fissa fino a 200 euro e, in caso di recidiva, fino a 800 euro, decisa dall’assemblea con la stessa maggioranza e destinata al fondo per le spese ordinarie. Un divieto di tenere biciclette nell’androne è ammissibile; un divieto di affittare gli appartamenti a uso turistico, invece, richiede un regolamento contrattuale.