Il registro di nomina e revoca dell’amministratore è previsto dall’art. 1130, n. 7, c.c. Vi si annotano, in ordine cronologico, la data della nomina e quella della revoca di ciascun amministratore che si è succeduto nel tempo, oltre agli estremi del decreto quando la nomina o la revoca sono state disposte dall’autorità giudiziaria. Insieme al registro di anagrafe, al registro dei verbali e al registro di contabilità, fa parte della documentazione che l’amministratore uscente deve consegnare al successore.
La sua funzione è rendere sempre verificabile chi rappresenta il condominio e da quando, un dato utile ai condomini e ai terzi, per esempio fornitori, banche o uffici pubblici, che devono sapere se chi firma un contratto o riceve una notifica ne ha il potere. Come gli altri registri, può essere consultato gratuitamente da ogni interessato nel locale indicato dall’amministratore (art. 1129, secondo comma, c.c.), e la sua omessa tenuta rientra tra le gravi irregolarità che giustificano la revoca. Esempio: dopo la revoca giudiziale di un amministratore, il nuovo incaricato annota la data del decreto del tribunale e quella della propria nomina da parte dell’assemblea.