registro di anagrafe condominiale

Il registro di anagrafe condominiale è previsto dall’art. 1130, n. 6, c.c. L’amministratore vi annota le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, come usufruttuari e conduttori, con codice fiscale, residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare e ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione deve essere comunicata all’amministratore per iscritto entro sessanta giorni. Se le comunicazioni mancano o sono incomplete, l’amministratore le richiede con lettera raccomandata e, decorsi trenta giorni senza risposta, acquisisce le informazioni necessarie addebitandone il costo ai responsabili.

Il registro serve a convocare correttamente le assemblee, a ripartire le spese e a gestire la sicurezza dell’edificio. L’inadempimento degli obblighi di tenuta è tra le gravi irregolarità dell’art. 1129, dodicesimo comma, c.c. I dati sono personali e vanno trattati nel rispetto del GDPR. Esempio: chi acquista un appartamento comunica all’amministratore il rogito e i propri dati entro sessanta giorni; fino alla trasmissione della copia autentica del titolo il venditore resta obbligato in solido per i contributi (art. 63 disp. att. c.c.).