Il recupero dei crediti verso i condomini che non pagano è un obbligo dell’amministratore. L’art. 1129 c.c., comma 9, gli impone di agire per la riscossione forzosa entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui il credito è divenuto esigibile, salvo che l’assemblea lo abbia espressamente dispensato. Lo strumento principale è il decreto ingiuntivo, che l’art. 63 disp. att. c.c. consente di ottenere senza autorizzazione dell’assemblea, sulla base dello stato di riparto approvato, e che è immediatamente esecutivo nonostante opposizione.
Se la mora dura da un semestre, l’amministratore può sospendere il moroso dai servizi comuni suscettibili di godimento separato. Deve inoltre comunicare ai creditori del condominio che lo chiedono i dati dei condomini morosi, perché i creditori devono escutere questi ultimi prima di rivolgersi ai condomini in regola. Trascurare la riscossione e la successiva esecuzione è una grave irregolarità (art. 1129 c.c., comma 12).
Esempio: esercizio chiuso al 31 dicembre con una rata non pagata; l’amministratore deve avviare l’azione entro il 30 giugno successivo. Per la procedura e l’eventuale opposizione è necessario un avvocato.